
Superbonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito d’imposta?
Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) ha previsto due opzioni alternative che prevedono, in luogo alla fruizione del credito di imposta in 5 anni:
- un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il Decreto inoltre ha previsto lo sconto immediato in fattura e la cessione del credito non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell’ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.

Queste due possibilità hanno caratteristiche differenti e pertanto è opportuno distinguerle l’una dall’altra.
Il vantaggio è che il contribuente può così non utilizzando direttamente delle detrazioni non ricorrere ad impegni finanziari personali.
Sconto in fattura
L’ottenimento dello sconto in fattura è subordinato alla volontà dell’impresa che facoltativamente può aderire o meno alla richiesta del committente.
Laddove l’impresa manifesti la propria volontà in tal senso, lo sconto in fattura rappresenta una scelta di sicuro interesse rispetto all’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione, in quanto consente al contribuente di non sostenere, in tutto o in parte, esborsi finanziari.
Lo sconto sul corrispettivo dovuto, dice la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e deve essere ovviamente anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Il fornitore che accetta di praticare lo sconto in fattura recupererà il contributo nella forma di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con la facoltà di procedere, a sua volta, anche a successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito fiscale
L’altra opzione è rappresentata dalla cessione del credito, in tutto o in parte, per l’importo corrispondente alla detrazione spettante alla stessa impresa che esegue i lavori oppure agli istituti di credito e altri intermediari finanziari con possibilità a loro volta di successive cessioni.
In questi casi il contribuente deve procedere con i necessari bonifici e solo successivamente potrà cedere il credito all’impresa (con facoltà di accettare o meno) a un istituto di credito/intermediario finanziario disposto a prendersi il credito che si intende cedere. L’impresa, a sua volta, potrà cedere agli operatori economici specializzati il credito d’imposta senza accumulare crediti eccessivi che potrebbero portare a fenomeni di sofferenza finanziaria, soprattutto in caso di eccedenza di quei crediti rispetto ai versamenti fiscali e contributivi, posto che il credito di imposta in questione è utilizzabile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ed esclusivamente in compensazione. È il caso di evidenziare che la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
I documenti da presentare
In linea di massima sono cinque le fasi che partono dal finanziamento per arrivare alla cessione del credito:
- Fase 1 – Analisi preliminare dei dati su immobile oggetto di intervento, soggetto committente e tipologie di intervento (documentazione necessaria per avviare la pratica di finanziamento)
- Fase 2 – Richiesta di finanziamento da parte del committente e/o dall’impresa appaltatrice ed inizio lavori
- Fase 3 – Stato/i avanzamento lavori (se previsti dal contratto di appalto)
- Fase 4 – Fine dei lavori
- Fase 5 – Cessione del credito d’imposta
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