
Parcella dei professionisti e Superbonus 110%: chiarimenti
Con questo nostro articolo vogliamo fare chiarezza in merito al ruolo dei professionisti e dei tecnici e alla loro parcella.
Le prestazioni tecnico professionali preliminari sono indispensabili per assicurarsi sia che l’intervento sull’edificio possa essere effettuato, sia che sia davvero in grado di garantire il miglioramento delle due classi energetiche richiesto come requisito d’accesso al Superbonus 110%.
Quindi sopralluoghi, ispezioni, perizie, studi di fattibilità e analisi costi/benefici sono tutte prestazioni professionali preliminari, diverse, separate e indipendenti dai lavori veri e propri.
Ai fini della spettanza delle detrazioni al 110% un ruolo specifico viene riconosciuto ai tecnici quali geometri, ingegneri nonché ai commercialisti.
Inoltre il decreto fissa anche i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
La documentazione tecnica e le spese detraibili
Gli interventi per ottenere la detrazione prevista per il Superbonus 110% richiedono:
- il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, che deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art. 14 del d.l n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Difatti, senza i suddetti documenti, non è possibile beneficiare del Superbonus 110% nè optare per la cessione o lo sconto in fattura.
Tutte spese, in base al comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, sono detraibili.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano le seguenti spese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Tali detrazioni a livello normativo trovano riscontro nell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi che, nel prevedere le “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, al comma 2 dispone che: “Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.”
Quando la parcella del tecnico non è coperta dal Superbonus 110%?
A prescindere dall’esito, sopralluoghi, ispezioni, pareri, studi di fattibilità e analisi del rapporto costo/benefici effettuati da esperti del settore edile costituiscono una prestazione professionale che, in quanto tale, va remunerata.
Sul punto però il Fisco non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo: il costo è detraibile al 110% solo alla precisa e inderogabile condizione che l’intervento cui si riferiscono venga effettivamente realizzato.
Le parcelle professionali per sopralluoghi, ispezioni, prospezioni, perizie e in genere progettazione, quindi, non sono coperte dal Superbonus 110% se l’intervento non viene poi eseguito: per loro non può essere richiesto né il credito d’imposta, né lo sconto in fattura.
Il Superbonus Edilizio 110% è un’opportunità unica e noi di Petalo, avendo un’ esperienza decennale nell’ambito di tutti gli interventi di ristrutturazione, eco comfort e risparmio energetico, possiamo valutare le tue esigenze, fare tutte le verifiche preliminari, occuparci di coordinare tutti gli interventi e della gestione delle pratiche burocratiche previste dalle normative vigenti.
Scopri la nostra proposta per aderire al Superbonus 110% e contattaci subito al numero 0392262423 o all’ indirizzo email: info@petalo.net