Come funziona la cessione del credito con il Superbonus?

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Con questo nostro articolo vogliamo aiutarvi a fare chiarezza su come funziona la cessione del credito con il Superbonus al 110%.

E’ ormai assodato che il Superbonus è un’importante agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per i condomini il termine è prorogato al 31 dicembre 2022, qualora al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo) per specifici interventi su: immobili residenziali – in ambito di efficienza energetica – interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e altre spese per attività tecniche come ad esempio le asseverazioni, i visti di conformità e gli oneri progettuali.

La grande novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

La cessione del credito per il Superbonus 110%

Una volta terminati i lavori di efficientamento energetico e ottenuta l’asseverazione da parte del progettista, il contribuente può riscattare il credito ottenuto tramite l’Ecobonus 110% detraendolo dal proprio cassetto fiscale, oppure cedendolo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Nella cessione del credito sono incluse anche tutte le spese sostenute per:

  • l’attestato di prestazione energetica (APE) dell’immobile;
  • le spese sostenute per effettuare lo Studio sulla Fattibilità al fine di efficientare le prestazioni energetiche dell’immobile;
  • tutte le successive attività di progettazione e di direzione dei lavori a carico del progettista;
  • la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico dell’immobile (in base ai massimali previsti dalla Legge n. 74 del 17 luglio 2020)

 

I soggetti a cui cedere il credito

La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficientamento energetico, il cosiddetto ecobonus, è al centro di numerosi chiarimenti forniti dallAgenzia delle entrate.

In merito all’individuazione dei soggetti cessionari, la circolare n. 24/2020 ha chiarito, senza porre limitazioni, che la cessione del credito può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • degli istituti di credito e intermediari finanziari.

Le detrazioni delle spese di ristrutturazione

La cessione del credito o lo sconto in fattura non si applicano solo agli interventi del Superbonus, ma anche alle “vecchie” detrazioni, ovvero quelle per:

  • il recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50% – nota scheda Agenzia Entrate);

  • l’ efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui gli infissi, le pompe di calore, le caldaie a condensazione o a biomasse, le schermature solari, gli interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici); (nota scheda Agenzia Entrate);

  • il recupero o il restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni) – nota scheda Agenzia Entrate);

  • l’ installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);

  • gli interventi coperti dal Sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni – nota documento Agenzia Entrate);

  • l’ installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni).

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178) ha prorogato quanto disposto dall’articolo 121, per tutto il 2022 ma solo per gli interventi incentivati con Superbonus.

Per le altre detrazioni, la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura resta comunque confermata fino al 31 dicembre 2021.

 

Detrazioni e deduzione spese ristrutturazione. Quale opzione scegliere?

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se si percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio se si ha aderito al regime forfettario o se si percepiscono solo redditi da cedolare secca sulle locazioni), oppure se si  rientra nella no tax area e per questo si è un soggetto incapiente cioè non si ha un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura, applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare.

Quindi, se si fa ad esempio un intervento di ristrutturazione che costa 10.000 euro, che dà diritto ad una detrazione del 50%, si pagherà solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non si pagherà nulla, ma non si recupereranno i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che si otterrebbero indicandola nella propria dichiarazione dei redditi.

Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta, oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da Superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 euro da utilizzare in 5 anni, perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.

In alternativa, si può scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta.

In questo caso, si cede l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del Superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro si cede un credito di 11.000 euro.

L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso.

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 si può scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve essere necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma ogni condomino può decidere per sé.

 

Come cedere la detrazione del Superbonus 110 %

Per la cessione del Superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In questo caso, inoltre è importantissimo ricordarsi che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

Quali controlli sono previsti per i bonus ristrutturazione

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzioni.

Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.

Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.

Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cessione del credito Ecobonus e Superbonus: conviene?

Oltre a chi esegue i lavori, è possibile cedere il credito di imposta derivante dal Superbonus al 110% (o dagli altri bonus) anche alle banche. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari hanno messo a punto dettagli e condizioni differenziati.

E’ importante analizzare le condizioni proposte ai consumatori da istituti di credito o finanziarie, ovvero consultare a fondo quanto dichiarato sui foglietti informativi, farsi fare dal proprio istituito di credito simulazioni di quanto potrebbe costare l’intera procedura, sia per la cessione riguardante il Superbonus al 110%, sia per gli altri bonus di riqualificazione energetica.

 

 

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